Art. 33

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento. 2.   Un’associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta a norma dell’articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell’organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai suoi soci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori (Art. 33 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo