Art. 34
Membri di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Membri di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un’organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare membro di un’associazione di organizzazioni di produttori.
2. I membri di un’associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:
a)
essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b)
beneficiare direttamente delle misure finanziate dall’Unione.
Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali membri sulle decisioni relative ai programmi operativi.
Storico versioni
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