Art. 35
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. Un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:
a)
riconoscere l’associazione;
b)
approvare, se necessario, il programma operativo dell’associazione;
c)
istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l’altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e
d)
fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.
Storico versioni
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