Art. 36

Presentazione del piano di riconoscimento

In vigore dal 7 giu 2011
Presentazione del piano di riconoscimento 1.   Il piano di riconoscimento di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita. 2.   Gli Stati membri fissano: a) i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento; b) le regole relative all’elaborazione, al contenuto e all’attuazione dei piani di riconoscimento; c) il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un’organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l’organizzazione di produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e d) le procedure amministrative per l’approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.
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Presentazione del piano di riconoscimento (Art. 36 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo