Art. 36
Presentazione del piano di riconoscimento
In vigore dal 7 giu 2011
Presentazione del piano di riconoscimento
1. Il piano di riconoscimento di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.
2. Gli Stati membri fissano:
a)
i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;
b)
le regole relative all’elaborazione, al contenuto e all’attuazione dei piani di riconoscimento;
c)
il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un’organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l’organizzazione di produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e
d)
le procedure amministrative per l’approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.
Storico versioni
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