Art. 38

Approvazione del piano di riconoscimento

In vigore dal 7 giu 2011
Approvazione del piano di riconoscimento 1.   L’autorità competente dello Stato membro prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi al ricevimento del piano corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve. 2.   Gli Stati membri possono adottare norme supplementari in materia di ammissibilità delle operazioni e delle spese nell’ambito del piano di riconoscimento, comprese norme sull’ammissibilità degli investimenti, per consentire ai gruppi di produttori di conformarsi ai criteri previsti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori all’articolo 125 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   In seguito ai controlli di conformità di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro: a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento; b) chiede che il piano sia modificato, oppure c) respinge il piano. L’eventuale approvazione può essere concessa solo dopo che al piano siano state apportate le modifiche richieste a norma della lettera b). L’autorità competente dello Stato membro comunica la propria decisione alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Approvazione del piano di riconoscimento (Art. 38 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo