Art. 39

Attuazione del piano di riconoscimento

In vigore dal 7 giu 2011
Attuazione del piano di riconoscimento 1.   L’attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali che iniziano il 1o gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri. Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta ai sensi dell’, lettera b), il piano di riconoscimento inizia: a) il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall’autorità nazionale competente, oppure b) il primo giorno successivo alla data di approvazione. Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento termina in ogni caso il 31 dicembre. 2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro. 3.   L’autorità competente dello Stato membro decide in merito alle modifiche dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.
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Attuazione del piano di riconoscimento (Art. 39 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo