Art. 111
Controlli prima dell’approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Controlli prima dell’approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori
1. Prima di approvare un piano di riconoscimento di un gruppo di produttori ai sensi dell’ sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua parte chiaramente definita.
2. Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco:
a)
l’esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;
b)
la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecuzione;
c)
l’ammissibilità delle azioni e l’ammissibilità e ragionevolezza delle spese proposte e
d)
la conformità degli interventi oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa dello Stato membro e dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.
Storico versioni
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