Art. 125

Indicatori comuni di rendimento

In vigore dal 7 giu 2011
Indicatori comuni di rendimento 1.   Sia le strategie nazionali che i programmi operativi sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi, nonché l’efficienza e l’efficacia rispetto a tali obiettivi. 2.   I progressi, l’efficienza e l’efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano nell’allegato VIII, relativi alla situazione iniziale nonché all’esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all’impatto dei programmi operativi attuati. 3.   Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia stessa, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esistono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli obiettivi ambientali, che non rientrano nell’insieme di indicatori comuni di rendimento.
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Indicatori comuni di rendimento (Art. 125 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo