Art. 126

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

In vigore dal 7 giu 2011
Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi 1.   Le organizzazioni di produttori garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all’ e, se opportuno, degli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale. A tal fine esse istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati utili per la compilazione dei suddetti indicatori. 2.   La sorveglianza è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per il programma operativo. Essa è effettuata mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. I risultati della sorveglianza permettono di: a) verificare la qualità dell’esecuzione del programma; b) individuare l’eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi o di migliorare la gestione, anche finanziaria, dello stesso; c) contribuire all’adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all’esecuzione del programma operativo. Le informazioni relative ai risultati delle attività di sorveglianza sono incluse in tutte le relazioni annuali di cui all’, paragrafo 1, che l’organizzazione di produttori è tenuta a trasmettere all’autorità nazionale incaricata della gestione della strategia nazionale. 3.   La valutazione si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta. L’esercizio di valutazione intermedio, che può essere condotto con l’aiuto di un ufficio di consulenza specializzato, è inteso ad esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l’efficienza e l’efficacia del programma operativo, nonché a valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine si utilizzano gli indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale, ai risultati ed eventualmente all’impatto. Se del caso, l’esercizio di valutazione intermedio comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell’impatto delle azioni ambientali riguardanti: a) la prevenzione dell’erosione del suolo; b) un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari; c) la protezione degli habitat e della biodiversità, oppure d) la tutela del paesaggio. I risultati dell’esercizio sono utilizzati per: a) migliorare la qualità dei programmi operativi gestiti dall’organizzazione di produttori; b) individuare l’eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo; c) contribuire all’adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all’esecuzione dei programmi operativi e d) trarre insegnamenti utili per migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei futuri programmi operativi gestiti dall’organizzazione di produttori. L’esercizio di valutazione intermedio è condotto durante il periodo di esecuzione del programma operativo, in tempo utile affinché i risultati possano essere presi in considerazione per l’elaborazione del programma operativo successivo. La relazione di valutazione intermedia è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all’, paragrafo 1.
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Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi (Art. 126 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo