Art. 123

Pagamento degli aiuti recuperati e delle penali

In vigore dal 7 giu 2011
Pagamento degli aiuti recuperati e delle penali 1.   Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, con gli interessi e pagano le penali previste nella presente sezione. Gli interessi sono calcolati: a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. 2.   Gli aiuti recuperati, gli interessi e le penali sono versati al Fondo europeo agricolo di garanzia.
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