Art. 109

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 7 giu 2011
Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro 1.   Nell’ambito dei controlli di cui all’ gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro. Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l’altro, delle risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell’esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all’organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri gli Stati membri definiscono, per ciascuna organizzazione di produttori, una frequenza minima dei controlli di secondo livello. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, intesi ad accertare l’osservanza delle condizioni prescritte per il pagamento dell’aiuto dell’Unione. Detti controlli comprendono in particolare: a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare; b) la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate; c) la verifica della correttezza della contabilità, in particolare della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché della proporzionalità delle eventuali spese di ritiro, per accertare che i rispettivi importi siano esatti e d) la verifica della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nella domanda di pagamento nonché dell’adeguata denaturazione, per accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari. 3.   I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. 4.   La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume): a) della produzione conferita dai soci dell’organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) delle vendite realizzate dall’organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e c) dei prodotti ritirati dal mercato. 5.   I controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendono in particolare: a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, se necessario, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili. 6.   Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro (Art. 109 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo