Art. 110
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
In vigore dal 7 giu 2011
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Prima che venga effettuata un’operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.
Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano la fondatezza dell’analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato di cui all’, paragrafo 2. Analizzano anche le eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e quella reale.
2. Prima di un’operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.
3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’, paragrafi 1, 2, 3 e 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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