Art. 85
Condizioni per l’applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta
In vigore dal 7 giu 2011
Condizioni per l’applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta
1. In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli Stati membri:
a)
adottano modalità di applicazione delle misure in questione, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all’importo dell’indennità da versare e all’applicazione delle misure, nonché all’elenco dei prodotti ammissibili;
b)
adottano disposizioni atte a garantire che l’applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;
c)
verificano la corretta applicazione delle misure, anche alla luce delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e, se constatano inadempienze, non autorizzano l’applicazione delle misure stesse.
2. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta che intendono effettuare.
La prima comunicazione di un dato anno e per un dato prodotto è corredata di un’analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura di prevenzione delle crisi.
3. La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano allo stesso prodotto e sulla stessa superficie nel corso di un dato anno, né nel corso di due anni consecutivi.
4. Gli Stati membri fissano l’importo per ettaro dell’indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), comprensivo del contributo dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori,
a)
ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supplementari imputabili all’applicazione della misura, tenendo conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), oppure
b)
ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’.
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