Art. 86
Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione
In vigore dal 7 giu 2011
Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di promozione e di comunicazione. Tali modalità permettono, all’occorrenza, l’applicazione rapida delle misure.
2. Le azioni realizzate nell’ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell’organizzazione di produttori interessata, non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.
Storico versioni
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