Art. 87

Applicazione delle misure di formazione

In vigore dal 7 giu 2011
Applicazione delle misure di formazione Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione delle misure di formazione.
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Applicazione delle misure di formazione (Art. 87 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo