Art. 89

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto

In vigore dal 7 giu 2011
Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto 1.   Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni. 2.   Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l’assicurazione del raccolto non può superare: a) l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali; b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura: i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da avversità atmosferiche e ii) delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare del sostegno finanziario dell’Unione pari al 60 % ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. 4.   Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (13).
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Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto (Art. 89 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo