Art. 91

Livello di organizzazione dei produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Livello di organizzazione dei produttori 1.   Ai fini dell’ sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione. 2.   Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, è inferiore al 20 %. Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale. Ai fini del presente capo, per «regione» si intende una parte distinta del territorio di uno Stato membro in base alle sue caratteristiche amministrative, geografiche o economiche.
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Livello di organizzazione dei produttori (Art. 91 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo