Art. 90
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione
In vigore dal 7 giu 2011
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.
2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, comprende sia il contributo dell’Unione, sia il contributo dell’organizzazione di produttori. L’importo totale del sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione non supera complessivamente le seguenti percentuali del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest’ultimo:
a)
10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
b)
5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri.
3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l’organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente:
a)
all’8 % e al 4 % negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
b)
al 4 % e al 2 % negli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un’organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.
Storico versioni
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