Art. 88
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
In vigore dal 7 giu 2011
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
Le organizzazioni di produttori gestiscono le misure di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall’organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-88