Art. 88

Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto

In vigore dal 7 giu 2011
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto Le organizzazioni di produttori gestiscono le misure di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall’organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.
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Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto (Art. 88 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo