Art. 83

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

In vigore dal 7 giu 2011
Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato 1.   I destinatari dei prodotti ritirati di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si impegnano a: a) rispettare le disposizioni del presente regolamento; b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi; c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell’Unione e d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita. Gli Stati membri, se considerano che il rischio è basso, possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere le contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi modesti. La suddetta decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. 2.   I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a: a) rispettare le disposizioni del presente regolamento; b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna; c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell’Unione e d) non percepire aiuti complementari per l’alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato (Art. 83 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo