Art. 81

Spese di trasporto

In vigore dal 7 giu 2011
Spese di trasporto 1.   Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell’ambito del programma operativo in base agli importi forfettari specificati nell’allegato XII, fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. L’indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all’allegato XII si applica un coefficiente correttore di 0,6. 2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l’onere finanziario del trasporto. Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare: a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie; b) il quantitativo dei prodotti in questione; c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.
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Spese di trasporto (Art. 81 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo