Art. 79
Sostegno
In vigore dal 7 giu 2011
Sostegno
1. Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo del contributo dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell’allegato XI per i prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fissano i massimali di sostegno.
Se l’organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un’indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto delle entrate nette realizzate dall’organizzazione di produttori per i prodotti ritirati dal mercato. Possono beneficiare del sostegno i prodotti ritirati dal circuito commerciale degli ortofrutticoli.
2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.
3. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il contributo finanziario dell’Unione è limitato all’importo dovuto per i prodotti smaltiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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