Art. 80

Destinazioni dei prodotti ritirati

In vigore dal 7 giu 2011
Destinazioni dei prodotti ritirati 1.   Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere coperte dal sostegno per i ritiri dal mercato nell’ambito del programma operativo. 2.   Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione. Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano effettivamente destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, da essi riconosciute. 3.   È consentita la cessione di prodotti all’industria di trasformazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all’interno dell’Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L’alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.
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Destinazioni dei prodotti ritirati (Art. 80 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo