Art. 28
Organizzazioni di produttori transnazionali
In vigore dal 7 giu 2011
Organizzazioni di produttori transnazionali
1. Un’organizzazione di produttori transnazionale è stabilita nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti operativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione di produttori transnazionale è competente a:
a)
riconoscere l’organizzazione di produttori transnazionale;
b)
approvare il programma operativo dell’organizzazione di produttori transnazionale;
c)
istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l’altro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell’organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire, entro un periodo ragionevole di tempo, la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e
d)
fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.
Storico versioni
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