Art. 66

Modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno

In vigore dal 7 giu 2011
Modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno 1.   Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno, alle condizioni che essi stabiliscono. 2.   L’autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi presentate a norma del paragrafo 1 entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta di modifica. 3.   Nel corso dell’anno, la competente autorità dello Stato membro può autorizzare le organizzazioni di produttori: a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi; b) a modificare il contenuto del programma operativo; c) ad aumentare l’importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell’importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell’, paragrafo 1; d) ad aggiungere l’aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell’. 4.   Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell’anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l’organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente.
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Modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno (Art. 66 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo