Art. 65
Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi
In vigore dal 7 giu 2011
Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi
1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi operativi, e della relativa durata, che acquistano efficacia dal 1o gennaio dell’anno successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica.
2. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.
3. L’autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione delle stesse.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-65