Art. 63
Termini per la presentazione dei programmi
In vigore dal 7 giu 2011
Termini per la presentazione dei programmi
1. L’organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale termine.
2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compresi i gruppi di produttori, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L’approvazione del programma operativo è subordinata all’ottenimento del riconoscimento entro il termine stabilito all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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