Art. 62
Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono autorizzare un’associazione di organizzazioni di produttori a presentare un programma operativo completo o parziale, composto di azioni identificate, ma non eseguite, da due o più organizzazioni di produttori associate nell’ambito dei loro programmi operativi.
2. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono considerati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate, anche sotto il profilo del rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dall’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei soci delle associazioni di organizzazioni di produttori costituiti da organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai soci produttori delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’;
b)
le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori partecipante e
c)
non vi siano rischi di doppi aiuti.
4. Le disposizioni degli , dell’, lettere b) e c), e degli articoli da 63 a 67 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l’equilibrio tra le attività previsto dall’, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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