Art. 64
Decisione
In vigore dal 7 giu 2011
Decisione
1. A seconda dei casi, la competente autorità dello Stato membro:
a)
approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle del presente capo;
b)
approva i programmi operativi, a condizione che l’organizzazione di produttori accetti alcune modifiche, oppure
c)
respinge i programmi operativi o parti dei medesimi.
2. La competente autorità dello Stato membro adotta una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione.
Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Storico versioni
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