Art. 60

Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi

In vigore dal 7 giu 2011
Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi 1.   Le azioni o le spese figuranti nell’elenco di cui all’allegato IX sono escluse dai programmi operativi. 2.   Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi: a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti nell’allegato IX; b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell’ambito di una misura di protezione dell’ambiente e c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (10). Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni. 3.   Perché un’azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati è costituito dai prodotti per i quali l’organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell’organizzazione di produttori o da soci produttori di un’altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applica mutatis mutandis l’. 4.   Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti: a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni, l’entità dell’aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione; b) gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi; c) le azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi sono adeguatamente giustificate e vanno al di là dei requisiti stabiliti dallo Stato membro in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Gli Stati membri stabiliscono, nelle strategie nazionali di cui all’ del presente regolamento, una percentuale massima della spesa annua nell’ambito di un programma operativo da spendere per azioni connesse alla gestione degli imballaggi rispettosa dell’ambiente. Tale percentuale non supera il 20 %, salvo per tener conto di circostanze nazionali o regionali specifiche da giustificare nella strategia nazionale. 5.   Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni. In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è: a) aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori oppure b) detratto dal costo della sostituzione. 6.   Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell’organizzazione di produttori, o dell’associazione di organizzazioni di produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l’organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l’organizzazione di produttori dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore residuo. 7.   Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e azioni perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui all’, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi (Art. 60 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo