Art. 53

Finanziamento dei fondi di esercizio

In vigore dal 7 giu 2011
Finanziamento dei fondi di esercizio 1.   I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all’articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono fissati dall’organizzazione di produttori. 2.   Tutti i produttori hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull’uso del fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.
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Finanziamento dei fondi di esercizio (Art. 53 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo