Art. 53
Finanziamento dei fondi di esercizio
In vigore dal 7 giu 2011
Finanziamento dei fondi di esercizio
1. I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all’articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono fissati dall’organizzazione di produttori.
2. Tutti i produttori hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull’uso del fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.
Storico versioni
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