Art. 51

Periodo di riferimento

In vigore dal 7 giu 2011
Periodo di riferimento 1.   Il massimale annuo dell’aiuto di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri. 2.   Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda: a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio del terzo anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto, oppure b) al valore medio di tre periodi consecutivi di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del quinto anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e scadenza non posteriore al 31 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto. 3.   Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell’organizzazione di produttori considerata. Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate. 4.   Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all’autorità competente dello Stato membro. 5.   Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore della produzione commercializzabile indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai nuovi soci di un’organizzazione di produttori che vi aderiscono per la prima volta. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. 7.   In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo. Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008. Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.
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