Art. 49
Conseguenze del riconoscimento
In vigore dal 7 giu 2011
Conseguenze del riconoscimento
1. L’erogazione degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.
2. In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.
3. Gli investimenti ammessi al beneficio dell’aiuto a copertura dei costi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.
4. Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l’esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi.
Storico versioni
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