Art. 47

Partecipazione finanziaria dell’Unione

In vigore dal 7 giu 2011
Partecipazione finanziaria dell’Unione 1.   La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari: a) al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e b) al 50 % nelle altre regioni. Il resto dell’aiuto è versato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso. 2.   La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti: a) al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e b) al 30 % nelle altre regioni. Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile. La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari: a) al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e b) al 45 % nelle altre regioni.
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Partecipazione finanziaria dell’Unione (Art. 47 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo