Art. 46

Ammissibilità

In vigore dal 7 giu 2011
Ammissibilità Gli Stati membri valutano l’ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell’eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.
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Ammissibilità (Art. 46 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo