Art. 44
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
In vigore dal 7 giu 2011
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
Gli investimenti connessi all’attuazione dei piani di riconoscimento di cui all’, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il prericonoscimento.
Sono esclusi dall’aiuto concesso dall’Unione gli investimenti suscettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre attività economiche del gruppo di produttori.
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