Art. 43
Finanziamento dei piani di riconoscimento
In vigore dal 7 giu 2011
Finanziamento dei piani di riconoscimento
1. I tassi di aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.
2. L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soggetto ad un massimale annuo per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR.
3. L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234//2007 è versato:
a)
in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure
b)
in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione.
Per calcolare l’importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due periodi è inferiore al periodo effettivo considerato.
4. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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