Art. 42

Valore della produzione commercializzata

In vigore dal 7 giu 2011
Valore della produzione commercializzata 1.   Si applicano mutatis mutandis ai gruppi di produttori le disposizioni dell’, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 6, prima frase e paragrafo 7. 2.   Se si verifica una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore totale della produzione commercializzata si considera rappresentare il 65 % del valore totale dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relative al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato. 3.   Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.
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Valore della produzione commercializzata (Art. 42 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo