Art. 50

Base di calcolo

In vigore dal 7 giu 2011
Base di calcolo 1.   Il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino in virtù dell’. 2.   Il valore della produzione commercializzata include la produzione dei soci che lasciano l’organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi. 3.   Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno degli ortofrutticoli trasformati elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell’allegato VI del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un’associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o dalle loro filiali di cui al paragrafo 9 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all’esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari: a) al 53 % per i succhi di frutta; b) al 73 % per i succhi concentrati; c) al 77 % per il concentrato di pomodoro; d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati; e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura; f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus; g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia; h) all’81 % per la frutta essiccata; i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati; j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate; k) al 41 % per la paprika in polvere. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata. 5.   Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati nel periodo precedente dalla stessa organizzazione di produttori. 6.   Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci produttori da essa commercializzata. La produzione dei soci produttori dell’organizzazione di produttori commercializzata da un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di produttori di cui sono soci, a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori. 7.   Se del caso, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse: a) l’IVA; b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa. Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto e giustificano adeguatamente nella loro strategia nazionale la distanza da considerare significativa. 8.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall’associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7. 9.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7, purché almeno il 90 % del capitale della filiale appartenga: a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, e/o b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all’, primo comma, lettera c), e all’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 10.   Se si fa ricorso all’esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 9. 11.   In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.
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Base di calcolo (Art. 50 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo