Art. 45
Domanda di aiuto
In vigore dal 7 giu 2011
Domanda di aiuto
1. Ciascun gruppo di produttori presenta un’unica domanda per gli aiuti di cui 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.
2. Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, a norma dell’, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:
a)
che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e
b)
che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento concesso dall’Unione o dallo Stato membro per le azioni attuate nell’ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento concesso dall’Unione in virtù del presente regolamento.
3. Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell’aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.
Storico versioni
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