Art. 54
Comunicazione dell’importo indicativo
In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazione dell’importo indicativo
1. Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro gli importi indicativi del contributo dell’Unione, del contributo dei soci e del proprio contributo al fondo di esercizio per l’anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.
2. Il calcolo dell’importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.
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