Art. 56
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
In vigore dal 7 giu 2011
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
1. Oltre alla notifica prevista all’articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui al medesimo comma. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.
2. La disciplina nazionale indica in una sezione distinta i requisiti generali in materia di complementarità, coerenza e conformità a cui sono subordinate le azioni ambientali selezionate nell’ambito di un programma operativo, ai sensi dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione fornisce agli Stati membri un modello di tale sezione.
La disciplina nazionale reca inoltre un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell’articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni azione ambientale la disciplina nazionale indica:
a)
la giustificazione dell’azione in base all’impatto ambientale previsto e
b)
l’impegno o gli impegni specifici assunti.
3. Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell’ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata degli impegni agroambientali simili supera la durata del programma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell’ambito di un programma operativo successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
La disciplina nazionale indica la durata delle azioni di cui al primo comma ed eventualmente l’obbligo di proseguire l’azione nell’ambito di un programma operativo successivo.
Storico versioni
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