Art. 57

Norme complementari degli Stati membri

In vigore dal 7 giu 2011
Norme complementari degli Stati membri Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi.
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Norme complementari degli Stati membri (Art. 57 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo