Art. 57
Norme complementari degli Stati membri
In vigore dal 7 giu 2011
Norme complementari degli Stati membri
Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-57