Art. 58

Rapporto con i programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 7 giu 2011
Rapporto con i programmi di sviluppo rurale 1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell’ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 (9). 2.   Se a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 il sostegno è stato concesso in via eccezionale per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime. A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all’ del presente regolamento indichi i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale. 3.   Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell’ del presente regolamento, l’importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non supera quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale. 4.   Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall’acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all’ del presente regolamento e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori. I massimali per le azioni agroambientali possono essere maggiorati anche per sostenere operazioni connesse alle priorità indicate nell’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005. 5.   Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.
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