Art. 68

Importo approvato dell’aiuto

In vigore dal 7 giu 2011
Importo approvato dell’aiuto 1.   Entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l’importo approvato dell’aiuto, come previsto dall’articolo 103 octies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   In caso di applicazione dell’, paragrafo 2, terzo comma, o dell’, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto.
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