Art. 69
Domande di aiuto
In vigore dal 7 giu 2011
Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori presentano all’autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto.
2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a)
l’aiuto richiesto;
b)
il valore della produzione commercializzata;
c)
i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall’organizzazione di produttori medesima;
d)
le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e)
le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f)
la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;
g)
il rispetto dell’articolo 103 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, nonché dell’articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
h)
una dichiarazione scritta attestante che l’organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dallo Stato membro o dall’Unione per le misure e/o le azioni ammissibili all’aiuto in forza del presente regolamento e
i)
in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi di cui all’, paragrafo 2, la prova della realizzazione dell’azione di cui trattasi.
3. Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:
a)
le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione di produttori;
b)
dette azioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto e
c)
un contributo equivalente dell’organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.
L’aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell’, paragrafo 3 è svincolata soltanto su presentazione della prova dell’esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all’aiuto effettivamente accertato.
4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l’aiuto è ridotto dell’1 % per ogni giorno di ritardo.
In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità competente può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all’.
5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei propri soci se questi sono organizzazioni di produttori e se ognuno di essi presenta i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell’aiuto è l’organizzazione di produttori.
Storico versioni
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