Art. 23
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell’infrastruttura e dell’attrezzatura necessari all’adempimento dei requisiti enunciati all’ e all’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
a)
la conoscenza della produzione dei loro soci,
b)
la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
c)
la gestione commerciale e finanziaria e
d)
la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.
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