Art. 23 · Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

Art. 23

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell’infrastruttura e dell’attrezzatura necessari all’adempimento dei requisiti enunciati all’ e all’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.
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