Art. 21
Numero minimo di soci
In vigore dal 7 giu 2011
Numero minimo di soci
Nello stabilire il numero minimo di soci di un’organizzazione di produttori a norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l’organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.
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