Art. 75

Definizione

In vigore dal 7 giu 2011
Definizione La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Ai fini del presente capo, per «prodotti ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e «prodotti non posti in vendita» si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità.
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Definizione (Art. 75 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo